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Sez. 2, Sentenza n. 26424 del 16/12/2014 (Rv. 633692 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Riscossione - Termine decadenziale di cui all'art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973 - Inapplicabilità - Prescrizione quinquennale - Applicabilità - Formazione e consegna del ruolo all'esattore - Effetto interruttivo della prescrizione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633692-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

Alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non è applicabile la decadenza stabilita dall'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto la prescrizione quinquennale dettata in via generale dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali, dall'art. 209 cod. strada, sulla quale non ha effetto interruttivo la formazione del ruolo e la consegna dello stesso all'esattore, in quanto attività interne della P.A., laddove gli atti interruttivi della prescrizione hanno natura recettizia.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 209

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)