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Sez. 1, Sentenza n. 4874 del 08/08/1988 (Rv. 459696 - 01)

ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - IN GENERE - ABUSIVO ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - ENTITÀ DELLA SANZIONE MINIMA.*
Stato
decisa il 1988-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459696-01

ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - IN GENERE - ABUSIVO ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - ENTITÀ DELLA SANZIONE MINIMA.*

L'entità della sanzione pecuniaria, comminata dall'art. 114, comma secondo, del d.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 per l'abusivo Esercizio delle assicurazioni private, è pari, nel minimo, al doppio del premio convenuto e non già a l. 10.000, che costituisce invece la misura minima, cui la sanzione va aumentata, soltanto ove il doppio del premio stabilito non raggiunga tale cifra.*

Riferimenti normativi: DPR 13/02/1959 num. 449 art. 114 com. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)