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Sez. 1, Sentenza n. 9384 del 10/11/1994 (Rv. 488502 - 01)

MEDIAZIONE - LEGGI SPECIALI | Mediazione nel collocamento di rischi all'estero - Divieto - Disciplina ex art. 114 del T.U. sulle assicurazioni private - Portata.
Stato
decisa il 1994-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488502-01

MEDIAZIONE - LEGGI SPECIALI

L'art. 114 del T.U. sulle assicurazioni private (d.P.R. n. 449 del 1959), che vieta, oltre alla stipulazione all'estero di assicurazioni concernenti beni situati nel territorio nazionale, anche la mediazione nel collocamento di rischi all'estero, va interpretato nel senso che nel divieto dell'attività intermediaria - intesa questa in senso atipico rispetto all'istituto di cui all'art. 1754 cod. civ. e, quindi, anche se svolta in presenza di rapporto di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza con una delle parti - rientra sia la mediazione svolta professionalmente, sia quella occasionale, sia, infine, il singolo atto di mediazione, in quanto finalità del divieto è l'impedimento di qualsiasi intermediazione tra l'assicuratore e chi intenda assicurarsi all'estero, come è confermato dalla sanzione amministrativa comminata per la sua violazione, la quale è rapportata al premio stabilito per ciascun contratto.

Riferimenti normativi: DPR 12/02/1959 num. 449 art. 114, Legge 24/12/1975 num. 706 CORTE COST., Legge 26/01/1980 num. 13 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)