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Sez. 2, Sentenza n. 30799 del 02/12/2024 (Rv. 673235-01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Notaio - Responsabilità - Obbligo di astensione - Ricorrenti prestazioni presso soggetti terzi - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673235-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare dei notai, incorre nel divieto di svolgere "ricorrenti prestazioni" presso terzi o organizzazioni o studi professionali, in violazione dell'art. 147, primo comma, lett. b), l. n. 89 del 1913 e dell'art. 31 lett. f) del codice deontologico approvato dal consiglio nazionale del notariato, il professionista che abbia rogato fuori dalla propria sede istituzionale un consistente numero di atti, pari ad una percentuale rilevante della totalità degli atti dallo stesso notaio rogati in un ragionevole arco di tempo, non inferiore all'anno solare.

Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)