Sez. 2 - , Sentenza n. 31006 del 28/12/2017 (Rv. 647068 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Notaio - Responsabilità - Obbligo di astensione - Ricorrenti prestazioni presso soggetti terzi - Configurabilità - Fondamento.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE
In tema di responsabilità disciplinare dei notai, incorre nel divieto di svolgere "ricorrenti prestazioni" presso terzi o organizzazioni o studi professionali, in violazione dell'art. 147, primo comma, lett. b), l. n. 89 del 1913 e dell’art. 31 lett. f) del codice deontologico approvato dal consiglio nazionale del notariato, il professionista che abbia rogato fuori dalla propria sede istituzionale un consistente numero di atti, pari ad una percentuale rilevante della totalità degli atti dallo stesso notaio rogati in un ragionevole arco di tempo, non inferiore all'anno solare.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)