Sez. L, Sentenza n. 8718 del 25/08/1990 (Rv. 469057 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER MATERIA - OPPOSIZIONI (ALL'ESENZIONE) IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA - GIUDICE COMPETENTE - INDIVIDUAZIONE - DISTINZIONE EX ART. 618 BIS COD. PROC. CIV. - PROPOSIZIONE PRIMA OVVERO DOPO L'INIZIO DELL'ESECUZIONE - CONSEGUENZE RISPETTIVE - PROSECUZIONI DEL GIUDIZIO DOPO LA FASE INTRODUTTIVA - COMPETENZA PER MATERIA E PER TERRITORIO - NORME SUL RITO DEL LAVORO - APPLICABILITÀ.*
ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER MATERIA - OPPOSIZIONI (ALL'ESENZIONE) IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA - GIUDICE COMPETENTE - INDIVIDUAZIONE - DISTINZIONE EX ART. 618 BIS COD. PROC. CIV. - PROPOSIZIONE PRIMA OVVERO DOPO L'INIZIO DELL'ESECUZIONE - CONSEGUENZE RISPETTIVE - PROSECUZIONI DEL GIUDIZIO DOPO LA FASE INTRODUTTIVA - COMPETENZA PER MATERIA E PER TERRITORIO - NORME SUL RITO DEL LAVORO - APPLICABILITÀ.*
L'art. 618 bis cod. proc. civ. - nello stabilire che si applicano le norme sul rito del lavoro ai giudizi di opposizione all'esecuzione per crediti di lavoro e di natura previdenziale o assistenziale - distingue però, al fine di individuare il giudice competente, tra l'opposizione proposta prima che l'esecuzione sia iniziata, alla quale si applica lo stesso criterio previsto per il giudizio di merito (artt. 413 e 444 cod. proc. civ.) e l'opposizione proposta dopo l'inizio dell'esecuzione, per la quale invece rimane ferma la Competenza del giudice dell'esecuzione come richiamata dagli artt. 615, secondo comma e 617, secondo comma, cod. proc. civ.. in questa seconda ipotesi la Competenza del giudice dell'esecuzione, fatta salva dal secondo comma del citato art. 618 bis, deve ritenersi limitata alla fase introduttiva del giudizio di opposizione fino all'eventuale provvedimento di sospensione dell'esecuzione, stante il carattere di principio di ordine generale ravvisabile nell'integrale richiamo, contenuto nel primo comma, delle norme sul rito del lavoro, alle quali quindi occorre far riferimento per determinare il giudice competente, per materia e per territorio, per la prosecuzione del giudizio. (Conf 1349/85, mass n 439414).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)