Sez. 3, Sentenza n. 9687 del 16/11/1994 (Rv. 488651 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE | Cause di opposizione all'esecuzione promosse ad esecuzione iniziata - Competenze del giudice dell'esecuzione limitata alla prima fase del giudizio. Riserva al giudice competente per valore della fase cognitiva - Limiti.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE
Per le cause di opposizione all'esecuzione promosse ad esecuzione iniziata la competenza del giudice dell'esecuzione è circoscritta alla prima fase del processo, fino all'eventuale provvedimento di sospensione dell'esecuzione, mentre la fase cognitiva vera e propria è riservata al giudice competente per valore ex art. 17 cod. proc. civ., salva la ricorrenza di un'ipotesi specifica di competenza per materia dello stesso giudice investito per l'esecuzione (ad es. in tema di controversie di lavoro e previdenziali, agrarie, di locazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)