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Sez. 1 - , Sentenza n. 52525 del 17/05/2018 Cc. (dep. 21/11/2018) Rv. 274407 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis, ord. pen. - Corrispondenza - Trattenimento - Provenienza sospetta - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274407-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di controllo sulla corrispondenza dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis, legge 26 luglio 1975 n. 354, il magistrato di sorveglianza può disporre il trattenimento della corrispondenza non soltanto in ragione del contenuto della comunicazione, ma anche sulla base del giudizio di inaffidabilità soggettiva di colui che ha trasmesso la missiva al detenuto o che sia destinatario della corrispondenza da quest'ultimo inviata. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso il trattenimento della corrispondenza motivato dal fatto che il mittente era soggetto nei cui confronti era stato disposto il divieto di intrattenere rapporti di qualsiasi genere con i detenuti sottoposti a regime differenziato, in quanto resosi responsabile di pregresse condotte di aggiramento delle regole previste dal citato art. 41-bis).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 ter CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)