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Sez. 1, Sentenza n. 43522 del 20/06/2014 Cc. (dep. 17/10/2014) Rv. 260692 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale - Limitazioni della libertà di corrispondenza ex art. 18 ter della l. n. 254 del 1975 - Presupposti - Provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria - Necessità - Limitazioni in uscita e in entrata - Differenze sul piano motivazionale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260692-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La libertà di corrispondenza dei detenuti in regime speciale può essere limitata, in virtù di quanto stabilito dall'art. 15 della Costituzione, solo con un provvedimento dell'autorità giudiziaria, la cui motivazione deve essere diversamente modulata a seconda che la corrispondenza sia in "uscita" o in "entrata" atteso che, nel primo caso il soggetto che subisce il controllo è lo stesso autore della corrispondenza ed è perciò sufficiente rappresentare le esigenze che giustificano la limitazione in concreto, nel secondo caso, invece, il detenuto è il destinatario della corrispondenza per cui, pur non dovendo il contenuto di questa essere analiticamente esplicitato, deve comunque essere richiamato con modalità idonee ad assicurare il prudente bilanciamento tra il diritto del detenuto a conoscere le ragioni della limitazione e le finalità di pubblico interesse volte a salvaguardare le esigenze investigative.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 15, Legge 25/06/1975 num. 354 art. 18 ter com. 1 CORTE COST., Legge 25/06/1975 num. 354 art. 18 ter com. 5 CORTE COST., Legge 25/06/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/04/2004 num. 95

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)