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Sez. L - , Sentenza n. 9314 del 16/04/2018 (Rv. 648655 - 02)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - AVVENTIZI (IMPIEGATI NON DI RUOLO) - LICENZIAMENTO | Art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001 - Falsità nelle dichiarazioni - Ambito di applicazione - Fondamento - Automatismo nell’applicazione della sanzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648655-02

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - AVVENTIZI (IMPIEGATI NON DI RUOLO) - LICENZIAMENTO

In tema di procedimento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, l'art. 55 quater, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 165 del 2001, legittima il recesso dell'amministrazione per falsità "commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro" per sanzionare un comportamento ritenuto "ex ante" di particolare disvalore, senza restringere il campo di applicazione della norma a fattispecie di reato che precludono l'accesso al pubblico impiego; nondimeno, la giusta causa di licenziamento tipizzata dalla legge non costituisce un'ipotesi di destituzione di diritto, rimanendo affidata al giudice di merito la verifica in concreto dei presupposti per il legittimo esercizio del potere di recesso, con esclusione di ogni automatismo, censurabile di incostituzionalità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)