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Sez. L - , Sentenza n. 24574 del 01/12/2016 (Rv. 642037 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Licenziamento disciplinare - Fattispecie legali ex art. 55 quater del d.lgs. n. 165 del 2001 - Difformità dalle previsioni contrattuali - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642037-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, le fattispecie legali di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo, introdotte dall’art. 55 quater, comma 1, lett. da a) ad f), e comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituiscono ipotesi aggiuntive rispetto a quelle individuate dalla contrattazione collettiva - le cui clausole, ove difformi, vanno sostituite di diritto ai sensi degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c. - per le quali compete soltanto al giudice, ex art. 2106 c.c., il giudizio di adeguatezza delle sanzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419 com. 2, Cod. Civ. art. 2119, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 quater com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)