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Sez. L, Sentenza n. 13574 del 21/06/2011 (Rv. 617908 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo - Valutazione - Accertamento della gravità dei fatti addebitati al dipendente - Spettanza al giudice di merito - Valutazione relativa alla proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del fatto - Criteri - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617908-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

Nella valutazione della gravità dell'inadempimento ascritto al lavoratore, e della conseguente proporzionalità tra inadempimento e irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento, correttamente il giudice di merito ritiene adeguata tale misura nel caso in cui il lavoratore abbia fatto uso di documenti falsificati per ottenere rimborsi non dovutigli, trattandosi di condotta di per sé grave e che mina il rapporto fiduciario tra le parti del contratto di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)