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Sez. L, Sentenza n. 25743 del 10/12/2007 (Rv. 601361 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo - Valutazione - Accertamento della gravità dei fatti addebitati al dipendente - Spettanza al giudice del merito - Valutazione relativa alla proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del fatto - Criteri - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601361-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

In tema di licenziamento individuale per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo (che ha natura ontologicamente disciplinare ed al cui procedimento sono applicabili le garanzie procedurali in materia di pubblicità della normativa, di contestazione preventiva dell'addebito e di difesa del lavoratore), ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. o dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell'illecito commesso - istituzionalmente rimesso al giudice di merito - si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendo tenersi al riguardo in considerazione la circostanza che, a tutela del lavoratore, il suo inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 cod. civ., sicchè l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, nel riformare la decisione di primo grado, aveva ritenuto sproporzionato il licenziamento disciplinare irrogato ad un lavoratore, trovato ingiustificatamente in possesso di dodici mascherine protettive assegnate unitariamente ai dipendenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)