Sez. 5, Sentenza n. 24914 del 06/11/2013 (Rv. 628542 - 01)
CONTRATTI AGRARI - SOCCIDA E CONTRATTI AFFINI - SEMPLICE - ACCRESCIMENTI, PRODOTTI, UTILI E SPESE | Acconti - Alterazione della funzione economico - Sociale del contratto - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
CONTRATTI AGRARI - SOCCIDA E CONTRATTI AFFINI - SEMPLICE - ACCRESCIMENTI, PRODOTTI, UTILI E SPESE
L'attribuzione al soccidante di acconti, in contanti, prodotti o capi di bestiame, sull'accrescimento non altera la funzione economico-sociale del contratto di soccida, in quanto non pregiudica la successiva applicazione del criterio di prelevamento e di ripartizione degli utili stabilito dagli artt. 2178 e 2181 cod. civ, consentendo comunque alle parti di operare, al termine del contratto o del ciclo di accrescimento, la definitiva attribuzione delle quote di utili a ciascuno spettanti, nonché la ripartizione delle quote delle spese da ciascuno sostenute, così salvaguardando la struttura associativa qualificata dalla comunanza di scopo del rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2170, Cod. Civ. art. 2171, Cod. Civ. art. 2178, Cod. Civ. art. 2181
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)