Sez. 3, Sentenza n. 5613 del 08/06/1999 (Rv. 527171 - 01)
CONTRATTI AGRARI - SOCCIDA E CONTRATTI AFFINI - IN GENERE | Ripartizione dell'accrescimento del bestiame e degli altri prodotti e utili - Deroga convenzionale alla disciplina legale - Attribuzione al soccidante delle pubbliche contribuzioni e al soccidario delle altre utilità - Ammissibilità - Alterazione dello schema contrattuale di cui all'art. 2170 cod. civ. - Esclusione - Natura di controversia agraria - Competenza della Sezione Specializzata Agraria.
CONTRATTI AGRARI - SOCCIDA E CONTRATTI AFFINI - IN GENERE
Nella soccida, quale contratto a struttura associativa qualificato dalla comunanza di scopo, la ripartizione dell'accrescimento del bestiame e degli altri prodotti e utili, prevista dall'art. 2170 cod. civ., rappresenta solo il normale bilanciamento economico dei rispettivi interessi, sicché le parti possono, nella loro autonomia, stabilire un diverso regime senza alterare la natura associativa del rapporto, pattuendo che l'accrescimento e i prodotti stessi spettino interamente al soccidario, restando invece di spettanza del soccidante ogni pubblica contribuzione finalizzata all'allevamento del bestiame. Ne deriva che le controversie insorte tra le parti rientrano nella competenza della Sezione Specializza Agraria a norma dell'art. 9 della legge 14 febbraio 1990 n. 29.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2170, Legge 14/02/1990 num. 29 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)