Sez. 3, Sentenza n. 596 del 26/02/1966 (Rv. 321177 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA O REALE - ACQUISTO A NOME PROPRIO CON DENARO PARZIALMENTE ALTRUI - COMPROPRIETA DEL BENE ACQUISTATO.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA O REALE - ACQUISTO A NOME PROPRIO CON DENARO PARZIALMENTE ALTRUI - COMPROPRIETA DEL BENE ACQUISTATO.*
Se chi agisce in divisione assuma la comproprieta dei beni dividendi, nel presupposto che essi siano stati, dal dante causa dei condividenti acquistati anche con suo denaro, non incorre nel vizio di estrapetizione il giudice che inquadri tale presupposto nelle ipotesi alternative della interposizione fittizia o della interposizione reale, e giudichi del predetto assunto alla stregua di tali profili. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 1414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)