Sez. 2, Sentenza n. 535 del 30/01/1985 (Rv. 438738 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - INTERPOSIZIONE FITTIZIA E INTERPOSIZIONE REALE - DIVERSITÀ DELLE RISPETTIVE SITUAZIONI DI FATTO - PROPOSIZIONE DI UNO DELLE AZIONI - ACCERTAMENTO DEGLI ESTREMI COSTITUTIVI DELL'ALTRA - DIVIETO.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - INTERPOSIZIONE FITTIZIA E INTERPOSIZIONE REALE - DIVERSITÀ DELLE RISPETTIVE SITUAZIONI DI FATTO - PROPOSIZIONE DI UNO DELLE AZIONI - ACCERTAMENTO DEGLI ESTREMI COSTITUTIVI DELL'ALTRA - DIVIETO.*
L'Azione di simulazione del contratto per interposizione fittizia di persona e quella diretta all'accertamento della interposizione reale sono diverse in quanto fondate su situazioni di fatto del tutto distinte, sicché quando viene proposta una delle dette azioni, il giudice non può accertare se nel rapporto siano ravvisabili gli estremi costitutivi dell'altra Azione senza incorrere nella violazione del principio secondo cui il potere- dovere del giudice di qualificare giuridicamente il rapporto controverso incontra il limite costituito dal divieto di sostituire d'ufficio un'Azione diversa a quella proposta. (V 596/66, mass n 321177; (Conf 4807/79, mass n 401415; (Conf 4586/78, mass n 394257; (Conf 1237/77, mass n 384923; (Conf 481/66, mass n 320954).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1705, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)