Sez. 1, Sentenza n. 2336 del 28/06/1969 (Rv. 341757 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ENTI PUBBLICI (ESECUZIONI DI OOPP) - LEGGE REGIONALE SICILIANA N. 32 DEL 1954 - FINALITA - POSIZIONE DELLA REGIONE SICILIANA RISPETTO ALLE OPERE DI COMPETENZA DI ENTI LOCALI - FINANZIAMENTO - ESCLUSIONE - SOSTITUZIONE - SUSSISTENZA.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ENTI PUBBLICI (ESECUZIONI DI OOPP) - LEGGE REGIONALE SICILIANA N. 32 DEL 1954 - FINALITA - POSIZIONE DELLA REGIONE SICILIANA RISPETTO ALLE OPERE DI COMPETENZA DI ENTI LOCALI - FINANZIAMENTO - ESCLUSIONE - SOSTITUZIONE - SUSSISTENZA.*
Lo scopo perseguito dalla legge regionale siciliana 2 agosto 1954, n.32, come e dato desumere dal suo stesso contenuto, e quello di accelerare ed agevolare la realizzazione di opere pubbliche, anche quelle di Competenza degli enti locali, quando l'opera sia d'interesse della regione, perche corrisponde ad un bisogno non soltanto locale. In considerazione di tale fine, la legge autorizza la regione ad intervenire non solo e non tanto sul piano finanziario, ma anche e soprattutto su quello esecutivo, in via di sostituzione, tramite l' assessorato ai lavori pubblici, ovviando in tal guisa ad eventuali carenze organizzative e tecniche degli enti locali che si frappongono alla sollecita realizzazione di opere destinate a soddisfare un bisogno pubblico. I complessi compiti che la legge assegna alla regione escludono che il concorso di questa nell'esecuzione dell'opera pubblica possa in ogni caso ricondursi nello schema del finanziamento, la cui figura ricorre allorquando un ente si assume l'Onere di provvedere alle spese occorrenti per le opere di Competenza di altro ente e, quindi, anche al deposito e al versamento dell'indennita di espropriazione, rimanendo ad ogni altro effetto l'opera di Competenza dell'ente finanziato, che la compie a propria iniziativa e a proprie cure. Gli artt.1 e 3 della legge regionale siciliana 2 agosto 1954, n.32, prevedono anche un'ipotesi di sostituzione da parte della regione siciliana nell'esecuzione di opere di Competenza degli enti locali, le quali siano d'interesse regionale. (V. 313-68, massima n.331248).*
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 02/08/1954 num. 32 art. 3, Legge Reg. Sicilia 02/08/1954 num. 32 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)