Sez. 3, Sentenza n. 2545 del 07/07/1976 (Rv. 381342 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE NEGATIVA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE NEGATIVA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La valutazione circa la scarsa importanza dell'inadempimento, tale, cioe, che escluda la risoluzione del contratto e l'Obbligo del risarcimento del danno a carico dell'inadempiente, costituisce accertamento di fatto, riservato al giudice del merito ed insindacabile in Sede di legittimita se fondato su motivazione adeguata ed immune da vizi giuridici. (V 1030/73, mass n 363475; (V 222/73, mass n 362055).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)