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Sez. L, Sentenza n. 4574 del 12/10/1978 (Rv. 394249 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPUTABILITA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394249-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPUTABILITA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

Ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive, il giudice del merito, per potere stabilire da quale parte stia l'inadempimento colpevole, non deve limitarsi ad esaminare l'inadempienza di uno solo dei contraenti, ma deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa degli inadempimenti reciprocamente addebitatisi dalle parti ed apprezzarne l'effettiva gravita ed efficienza causale rispetto alla finalita economica complessiva del contratto. La valutazione del giudice di merito relativa all'inadempimento colpevole ed alla sua gravita, implicando risoluzione di questioni di fatto, non e sindacabile in Sede di legittimita ove sia immune da vizi logici e giuridici. (V 2545/76, mass n 381342; (V 3057/75, mass n 377146; (Conf 3063/75, mass n 377157).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)