diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3345 del 06/07/1978 (Rv. 392786 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO CIRCOLARE - BANCA CONVENUTA PER IL PAGAMENTO - DEDUZIONE DA PARTE DELLA STESSA DELLA FALSIFICAZIONE DEGLI ASSEGNI FURTIVAMENTE SOTTRATTILE IN BIANCO - REPLICA DELL'ATTORE CON L'AFFERMAZIONE DELLA POSSIBILITA DA PARTE DEI FUNZIONARI DELLA BANCA DI SOTTOSCRIVERE GLI ASSEGNI ANCHE DOPO SUBITO IL FURTO - INTERVENTO ADESIVO DIPENDENTE DEI FUNZIONARI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392786-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO CIRCOLARE - BANCA CONVENUTA PER IL PAGAMENTO - DEDUZIONE DA PARTE DELLA STESSA DELLA FALSIFICAZIONE DEGLI ASSEGNI FURTIVAMENTE SOTTRATTILE IN BIANCO - REPLICA DELL'ATTORE CON L'AFFERMAZIONE DELLA POSSIBILITA DA PARTE DEI FUNZIONARI DELLA BANCA DI SOTTOSCRIVERE GLI ASSEGNI ANCHE DOPO SUBITO IL FURTO - INTERVENTO ADESIVO DIPENDENTE DEI FUNZIONARI - AMMISSIBILITA.*

L'interesse di un terzo a sostenere le ragioni di una delle parti in causa, al fine di evitare che questa, ove soccombente, possa spiegare Azione risarcitoria nei suoi confronti, giustifica l'intervento adesivo dipendente del terzo medesimo, a norma dell'art 105 secondo comma cod proc civ. pertanto, qualora una banca, convenuta per il pagamento di assegni circolari, si difenda sostenendo la falsificazione degli assegni stessi, furtivamente sottrattile in bianco, e l'attore replichi con l'affermazione che i funzionari della banca, all'uopo autorizzati, avrebbero potuto sottoscrivere gli assegni anche dopo il subito furto, deve ritenersi consentito ai predetti funzionari di intervenire in giudizio, ai sensi della citata norma, per negare di aver firmato gli assegni ed affiancare la tesi difensiva della banca.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)