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Sez. 2 - , Ordinanza n. 11667 del 14/05/2018 (Rv. 648324 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equo indennizzo per durata irragionevole - Esiguità del valore monetario del giudizio presupposto - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648324-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equo indennizzo per durata irragionevole del processo, l'esiguità del valore monetario del giudizio presupposto non esclude la tutela indennitaria di cui alla l. n. 89 del 2001 se l'apprezzamento concreto della fattispecie, anche alla stregua della condizione socio-economica dell'istante, faccia emergere un effettivo interesse alla decisione, come quando il giudizio presupposto attenga ad una pretesa connessa al trattamento di fine lavoro. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto di presumere l'esistenza di un tale interesse con riferimento ad una controversia finalizzata al riconoscimento, nella base pensionabile, del lavoro straordinario svolto da appartenenti a Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)