diritto.io

Sez. 6 - 2, Sentenza n. 11936 del 09/06/2015 (Rv. 635510 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equo indennizzo per durata irragionevole - Esiguità del valore monetario del giudizio presupposto - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635510-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equo indennizzo per durata irragionevole del processo, l'esiguità del valore monetario del giudizio presupposto - inferiore ai cinquecento euro - non esclude la tutela indennitaria di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, se l'apprezzamento concreto della fattispecie, anche alla stregua della condizione socio-economica dell'istante, faccia emergere un effettivo interesse alla decisione, come nel caso in cui il giudizio presupposto riguardi una prestazione di natura assistenziale (nella specie, rivalutazione dell'indennità di disoccupazione agricola).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)