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Sez. 5, Sentenza n. 5821 del 13/11/2017 Cc. (dep. 07/02/2018) Rv. 272107 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di fuga - Elementi sintomatici - Particolare condizione soggettiva preesistente - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272107-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di esigenze cautelari, per ritenere la sussistenza di un concreto pericolo di fuga è necessario che ricorrano elementi indicativi della volontà dell'indagato di sottrarsi alla giustizia, che non posso essere evinti da una sua particolare condizione soggettiva preesistente alle condotte oggetto di valutazione. (Nella specie, la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva valorizzato i collegamenti all'estero dell'indagato, senza però indicare dati concreti circa la sua volontà di allontanarsi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)