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Sez. 6, Sentenza n. 16864 del 07/03/2018 Cc. (dep. 16/04/2018) Rv. 273011 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di fuga - Attualità e concretezza - Elementi sintomatici - Generica esistenza di contatti con l'estero - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273011-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di misure cautelari, l'attualità e concretezza del pericolo di fuga, di cui all'art.274 comma 1, lett.b) cod.proc.pen., deve essere accertata apprezzando tutti gli elementi utili risultanti dagli atti, quali il comportamento processuale ed extraprocessuale, i precedenti penali, le modalità del fatto e l'entità della pena, dai quali desumere la volontà e capacità dell'indagato di darsi alla fuga. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza cautelare nella quale l'esistenza del pericolo di fuga dell'indagato era stata affermata sulla base della generica esistenza di solidi e ramificati contatti con l'estero, desunti dall'elevato numero di telefonate da e verso l'estero).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)