Sez. 3, Sentenza n. 1668 del 17/02/1998 (Rv. 512701 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - UDIENZA DI DISCUSSIONE | Oralità - Lettura di uno scritto da parte della difesa - Violazione - Insussistenza - Ragioni - Nullità della sentenza - Esclusione - Limiti.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - UDIENZA DI DISCUSSIONE
Se all'udienza di discussione della causa con il rito del lavoro, il difensore di una parte, nell'esporre oralmente le ragioni della difesa (art. 429 cod. proc. civ.), legge uno scritto precedentemente redatto, questo perde la natura di "note di udienza", per divenire una sorta di appunto contenente i temi affrontati, che il collegio non può acquisire alla causa, ma di cui può disporre, al pari di un testo di legge, o di giurisprudenza o dottrina, richiamato nella discussione; in ogni caso l'utilizzazione di esso non determina la nullità della sentenza perché non comminata dalla legge, salvo che la controparte dimostri che la decisione è fondata soltanto su quelle argomentazioni, per la prima volta affrontate in tale scritto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)