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Sez. L, Sentenza n. 3310 del 03/06/1985 (Rv. 440981 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - DEPOSITO DI MEMORIE DIFENSIVE - VIOLAZIONE DELL'ART. 429, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440981-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - DEPOSITO DI MEMORIE DIFENSIVE - VIOLAZIONE DELL'ART. 429, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*

Nel nuovo rito del lavoro, il deposito di memorie difensive eseguito in violazione del disposto del secondo comma dell'art. 429 cod. proc. civ. - richiamato, per il giudizio d'appello, dall'ultimo comma dell'art. 437 dello stesso codice - non è causa di nullità, in Mancanza della previsione di tale sanzione da parte della legge (art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.), fermo, comunque, il dovere del giudice di non tener conto degli scritti difensivi non autorizzati.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)