Sez. 1, Sentenza n. 45045 del 11/07/2014 Cc. (dep. 30/10/2014) Rv. 261133 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE | Presupposti - Adempimento di obbligazione civile derivante da reato - Attività compiuta dal condannato - Valutazione - Criteri - Fattispecie.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE
Ai fini della concessione del beneficio della riabilitazione, l'attivazione da parte del condannato per l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non deve essere valutata solo alla stregua delle regole proprie del cod. civ., ma anche quale onere imposto al condannato in funzione del valore dimostrativo dell'emenda, e della condotta successiva alla condanna. (Fattispecie in cui la suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva respinto la domanda di riabilitazione, valutando quale sintomo negativo dell'emenda l'assoluta indisponibilità del condannato a qualsiasi iniziativa concreta, anche di tipo simbolico, a favore delle persone offese o danneggiate dal reato, neppure nei limiti compatibili con le proprie possibilità economiche). (Conf. non mass. N. 45044/14).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 179 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)