Sez. 5, Ordinanza n. 4731 del 08/10/1999 Cc. (dep. 31/01/2000) Rv. 215748 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE | Adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato - Valutazione - Criteri - Impossibilità dell'adempimento - Nozione - Onere probatorio gravante sul condannato per la dimostrazione dell'emenda e della condotta di ravvedimento.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE
In tema di condizioni per la riabilitazione, mentre, da un lato, la impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato non va intesa in senso restrittivo e cioè come conseguenza della sola impossidenza economica (ma ricomprende tutte le situazioni non imputabili al condannato che, comunque, gli impediscono l'adempimento delle obbligazioni civili, al quale è tenuto al fine di conseguire il beneficio richiesto), dall'altro, si deve ritenere sussistente a carico dell'interessato uno specifico onere probatorio, in base al quale egli è tenuto alla dimostrazione dell'emenda e della condotta di ravvedimento successiva alla condanna. (Nell'enunciare il principio sopra riportato, la Suprema corte ha precisato che non occorre, sul punto, una rigorosa dimostrazione, essendo sufficiente anche un mero principio di prova, che sia comunque tale da sollecitare il ricorso ad autonomi poteri di indagine da parte del giudice, poteri che ben possono essere attivati dalla dimostrazione che il condannato si è adoperato per la ricerca degli eredi del danneggiato, dalla prova dell'avvenuto contatto con costoro, dalla acquisizione di una dichiarazione liberatoria proveniente dagli stessi, ecc.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 179 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)