Sez. 1, Sentenza n. 5689 del 04/12/1995 Ud. (dep. 07/06/1996) Rv. 205268 - 01
Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - In genere | Definibilità allo stato degli atti - Nozione - Possibilità di ulteriori acquisizioni probatorie relative all'imputabilità - Esclusione.
Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - In genere
In tema di giudizio abbreviato, la definibilità del processo "allo stato degli atti", che costituisce la condizione per l'accesso al rito semplificato ai sensi del primo comma dell'art. 440 cod. proc. pen., è data dalla non suscettibilità di modificazione del quadro probatorio nel corso del giudizio, intesa nel senso che gli elementi già acquisiti devono coprire per intero la "res iudicanda", compresi gli aspetti relativi alle circostanze attenuanti ed, in genere, ai dati occorrenti per la commisurazione della pena, nonché all'imputabilità dell'agente; non è dunque consentito, a tal fine, distinguere tra atti di acquisizione probatoria "in senso stretto" (concernenti la responsabilità) ed atti di acquisizione probatoria "in senso lato" (concernenti l'imputabilità) per ammettere l'esperibilità del giudizio abbreviato nei casi in cui debba essere verificata la capacità di intendere e di volere dell'imputato, la quale, ai sensi dell'art. 187 primo comma, cod. proc. pen., forma indiscutibilmente oggetto di prova ed il cui accertamento mediante perizia psichiatrica si pone pertanto come impeditivo del procedimento speciale. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza di secondo grado che aveva applicato la diminuente "premiale" ritenendo che il giudizio si sarebbe potuto definire nell'udienza preliminare, nonostante risultasse la necessità di ulteriori accertamenti, effettivamente ed utilmente svolti nel dibattimento di primo grado, circa la capacità di intendere e di volere dell'imputato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 440 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 440 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)