Sez. 6, Sentenza n. 6849 del 20/04/1999 Ud. (dep. 01/06/1999) Rv. 214202 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Definibilità allo stato degli atti - Dissenso del PM - Riduzione per il rito in dibattimento - Valutazione ex ante del giudice del dibattimento - Irrilevanza degli elementi acquisiti durante il dibattimento - Motivazione - Indicazione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
In tema di giudizio abbreviato, la definibilità del processo allo stato degli atti può anche prescindere dalla confessione resa dall'imputato, non essendo questa sempre del tutto esaustiva in relazione alla vicenda che forma oggetto dell'imputazione. Ed invero, essa si fonda sulla completezza degli elementi di prova raccolti e sulla previsione della loro immodificabilità per ciò che concerne la compiuta ricostruzione storica del fatto-reato e la sua attribuibilità all'imputato. Ne consegue che nel caso di dissenso da parte del PM alla richiesta di giudizio abbreviato, il giudice del dibattimento dovrà compiere un apprezzamento in una prospettiva ex ante, che integra un giudizio di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità, se congruamente motivato; sicché quando la riduzione per il rito venga applicata in dibattimento dovrà emergere dalla motivazione della sentenza l'adeguata dimostrazione della irrilevanza ai fini della decisione di merito adottata dal giudice di ogni e qualsiasi elemento che sia stato acquisito nel corso del dibattimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 440 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 440 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)