Sez. 1, Sentenza n. 142 del 26/05/1989 Ud. (dep. 12/01/1990) Rv. 183002 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - INDIZI E PRESUNZIONI - IN GENERE - VALUTAZIONI INDUTTIVE E INDIZIARIE - APPREZZABILITÀ PROBATORIA - REQUISITI - GIUDIZIO DI RESPONSABILITÀ FONDATO SU CIÒ CHE UN TESTE TACE - ERRONEITÀ - FATTISPECIE: ANNULLAMENTO DI CONDANNA PER OMICIDIO.*
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - INDIZI E PRESUNZIONI - IN GENERE - VALUTAZIONI INDUTTIVE E INDIZIARIE - APPREZZABILITÀ PROBATORIA - REQUISITI - GIUDIZIO DI RESPONSABILITÀ FONDATO SU CIÒ CHE UN TESTE TACE - ERRONEITÀ - FATTISPECIE: ANNULLAMENTO DI CONDANNA PER OMICIDIO.*
Le valutazioni induttive e a carattere indiziario che traggono origine da un elemento negativo possono essere probatoriamente apprezzabili soltanto quando, eliminando qualsiasi altra possibilità interpretativa, assurgano a valore di prova critica, che, escludendo ogni diversa soluzione, finiscono col fornire una conoscenza obiettiva del fatto da provare. È pertanto erroneo fondare un giudizio di responsabilità non su quello che un teste dice, bensì su quello che tace, perché, oltretutto, sul taciuto sono formulabili le ipotesi più disparate in ogni senso e, quindi, si finisce con l'eludere il principio della certezza che, per assurgere a prova, deve rivestire il fatto storico, oggetto della testimonianza. (fattispecie relativa ad annullamento di sentenza di condanna nella quale fondamentale apprezzamento, nell'attribuzione della responsabilità dell'omicidio al ricorrente, era stato conferito a quanto il teste non aveva inteso dichiarare). (V mass n 167447).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)