Sez. 1, Sentenza n. 571 del 16/10/1984 Ud. (dep. 16/01/1985) Rv. 167447 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - INDIZI E PRESUNZIONI - IN GENERE - PROVE INDIRETTE - AMMISSIBILITÀ - RIFERIMENTO ESCLUSIVO A FATTI CERTI - NECESSITÀ.*
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - INDIZI E PRESUNZIONI - IN GENERE - PROVE INDIRETTE - AMMISSIBILITÀ - RIFERIMENTO ESCLUSIVO A FATTI CERTI - NECESSITÀ.*
In materia di prove indirette, ad evitare che il libero convincimento del giudice possa trasmodare in arbitrio, il procedimento di valutazione delle prove deve essere circoscritto ai fatti certi, per i quali, cioè, sia stata raggiunta la prova della loro verità storica e non può invece prendere in considerazione sospetti, congetture e supposizioni di fatti, che, privi di corrispondenza in circostanze obiettivamente accertate, si risolvono in mere espressioni dello stato d'animo del giudicante. (V mass n 162596; (V mass n 161635; (V mass n 153232; (Conf mass n 163196; (Conf mass n 163174; (Conf mass n 154230; (Conf mass n 152283).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)