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Sez. 3, Sentenza n. 196 del 23/01/1969 (Rv. 338123 - 01)

ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - IN GENERE - PROCEDURA INGIUNTIVA PER LA PRETESA TRIBUTARIA POSTA A BASE DI UNA PRECEDENTE INGIUNZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338123-01

ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - IN GENERE - PROCEDURA INGIUNTIVA PER LA PRETESA TRIBUTARIA POSTA A BASE DI UNA PRECEDENTE INGIUNZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Lo stato creditore, che sia gia in possesso del titolo che definitivamente accerta il suo diritto tributario, e carente di interesse ad una ulteriore Azione, diretta alla realizzazione di un'identico oggetto, e cioe al conseguimento di altro titolo esecutivo per la medesima fattispecie. Pertanto, una volta emessa una ingiunzione fiscale, l' amministrazione finanziaria non e abilitata a precostituirsi un nuovo titolo, e cioe a far ricorso ad una nuova procedura ingiuntiva sul fondamento dell'identica pretesa posta a base della prima ingiunzione.*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1910 num. 639 art. 2, Legge 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)