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Sez. 1, Sentenza n. 1526 del 19/05/1972 (Rv. 358217 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE- IN GENERE - NATURA E VALORE - REITERABILITA.*
Stato
decisa il 1972-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358217-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE- IN GENERE - NATURA E VALORE - REITERABILITA.*

L'ingiunzione fiscale costituisce una tipica manifestazione del potere di autoaccertamento della pubblica amministrazione, estrinsecantesi in un atto complesso, ad un tempo dichiarativo del credito e titolo esecutivo, col quale si inizia la riscossione coattiva. L'ingiunzione, in quanto titolo esecutivo di natura amministrativa ed in quanto cumula le caratteristiche del precetto, puo essere reiterato. (V 1573'70, mass n 347463; 196'69, mass n 338123).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 144, Cod. Proc. Civ. art. 476

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)