Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16336 del 10/06/2021 (Rv. 661505 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Dichiarazione di fallimento - Questione di competenza - Regolamento necessario di competenza - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
In tema di dichiarazione di fallimento, essendo sempre ammissibile il regolamento necessario di competenza avverso l'ordinanza che declina quella del giudice adito, ai sensi dell'art. 9 bis l. fall., ma non il provvedimento successivamente adottato dal giudice dichiarato competente. (Nel caso di specie, in applicazione di detto principio, la S.C., ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza avverso la sentenza di fallimento pronunciata dal giudice indicato come territorialmente competente, in difetto di tempestiva impugnazione, con il regolamento necessario, dell'ordinanza dismissiva della competenza).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9 bis, Cod. Proc. Civ. art. 42, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)