diritto.io

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 21849 del 09/10/2020 (Rv. 659350 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Rito del lavoro - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Condizioni - Natura decisoria del provvedimento - Necessità - Presupposti - Invito delle parti alla discussione - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659350-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Nel rito del lavoro, ove non è prevista un'udienza di precisazione delle conclusioni ed ogni udienza è destinata alla discussione orale e alla conseguente pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo, al fine di conferire natura decisoria ai provvedimenti sulla competenza, in funzione della relativa impugnazione mediante lo strumento di cui all'art. 42 c.p.c., è sufficiente che il giudice abbia preventivamente invitato le parti alla discussione ex art. 420, comma 4, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso una ordinanza meramente confermativa di un precedente provvedimento, con cui il giudice del lavoro aveva affermato la propria competenza funzionale sulla domanda riconvenzionale del resistente, avente già natura decisoria perché pronunciato a seguito della discussione orale preceduta dal deposito di note scritte sulla questione.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)