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Sez. 2, Sentenza n. 710 del 26/01/1987 (Rv. 450413 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELLO APPALTATORE - DIFFORMITÀ RISPETTO AL CAPITOLATO DI APPALTO - OBBLIGO DI DENUNCIA - LIMITI - OPERA SU MANUFATTO CONSEGNATO DAL COMMITTENTE - INDAGINI SUL MANUFATTO - OBBLIGO DELLO APPALTATORE - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450413-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DELLO APPALTATORE - DIFFORMITÀ RISPETTO AL CAPITOLATO DI APPALTO - OBBLIGO DI DENUNCIA - LIMITI - OPERA SU MANUFATTO CONSEGNATO DAL COMMITTENTE - INDAGINI SUL MANUFATTO - OBBLIGO DELLO APPALTATORE - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

L'appaltatore in quanto tenuto a seguire le regole dell'arte e ad assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente, è bensì tenuto a denunciare le difformità riscontrate rispetto al capitolato di appalto, ma tale Obbligo riguarda soltanto le situazioni e le carenze rilevabili con la diligenza normalmente usata nel caso concreto. Pertanto, esula dal dovere di diligenza stabilito dall'art. 1176 cod. civ. il compimento, da parte dell'appaltatore, di indagini sul manufatto consegnatogli dal committente per il compimento della opera, quando tale manufatto si presenti, "ictu oculi", conforme alle prescrizioni del capitolato e le sue difformità strutturali possano essere evidenziate solo attraverso indagini esperibili mediante manomissioni del manufatto stesso. (V 1781/80, mass n 405401).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1655

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)