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Sez. 2, Sentenza n. 1781 del 18/03/1980 (Rv. 405401 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA - DELLO APPALTATORE - OPERE EDILIZIE - COSTRUZIONE SU STRUTTURE O FONDAMENTA PREPARATE DAL COMMITTENTE O DA TERZI - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.*
Stato
decisa il 1980-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405401-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA - DELLO APPALTATORE - OPERE EDILIZIE - COSTRUZIONE SU STRUTTURE O FONDAMENTA PREPARATE DAL COMMITTENTE O DA TERZI - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.*

L'appaltatore o prestatore d'opera, incaricato della realizzazione di opere edilizie da eseguire su strutture o basamenti preparati dal committente o da terzi, viola il dovere di diligenza stabilito dall'art 1176 cod civ, se non si accerta, nei limiti delle comuni regole dell'arte, dell'idoneita delle anzidette strutture a reggere l'ulteriore opera commessagli e ad assicurare la buona riuscita della medesima e viola altresi i doveri di adempiere alla sua obbligazione con correttezza e buona fede, se, avendo accertato l'inidoneita di tali strutture, procede egualmente all'esecuzione dell'opera. Sempre che non ricorrano le ipotesi di nullita di cui all'art 1229 cod civ, l'eventuale esonero preventivo dell'appaltatore o del prestatore della responsabilita per la cattiva riuscita del lavoro da lui eseguito, con la conseguente assunzione del rischio da parte del committente, deve essere provato da colui che lo deduce.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)