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Sez. 1, Sentenza n. 18719 del 06/09/2007 (Rv. 599124 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Diritto all'indennizzo - Danno non patrimoniale - Prova - Per presunzioni - Oggettiva durata del processo - Sufficienza - Fattispecie relativa a soggetto incapace.
Stato
decisa il 2007-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599124-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo, il danno non patrimoniale è una conseguenza normale della violazione accertata; pur non potendosi configurare come conseguenza automatica della lesione del diritto, il danno può essere provato per presunzioni collegate all'oggettiva durata del procedimento senza che sia necessario l'assolvimento di uno specifico e rigoroso onere probatorio in ordine alla sua concreta esistenza ed entità (nella specie, relativa a domanda proposta dal tutore, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva negato il diritto in base all'assunto per cui doveva essere dimostrato il danno in concreto subito dell'incapace).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)