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Sez. 1, Sentenza n. 10412 del 06/05/2009 (Rv. 608004 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Interdetto parte del processo - Danno non patrimoniale - Diritto all'indennizzo - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608004-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno non patrimoniale è una conseguenza che, secondo l'"id quod plerumque accidit", si accompagna alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, e il risarcimento di tale pregiudizio spetta pure all'interdetto che di esso sia stato parte, perchè, a prescindere da ogni riferimento al dolore emozionale, il danno "de quo", nella specie, è destinato in ogni caso a rilevare, e ad essere pertanto risarcito, nella sua componente oggettiva, di offesa per la lesione del diritto ad un procedimento giurisdizionale che si svolga nei tempi ragionevoli, prescritti dalla Costituzione e dalla CEDU, a causa della conseguente perdita dei vantaggi personali conseguibili da una sollecita risposta del servizio giustizia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)