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Sez. 1 - , Ordinanza n. 14681 del 09/07/2020 (Rv. 658389 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Diniego di asilo delle Commissioni territoriali - Ricorso alla sezione specializzata di tribunale - Rito applicabile - Art. 35 bis d.lgs. n. 25 del 2008 - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658389-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In base alla disciplina previgente al d.l. n. 113 del 2018 (conv. con modif. in l. n. 132 del 2018), il ricorso alla sezione di tribunale specializzata in materia di immigrazione, proposto dal cittadino straniero contro il provvedimento di diniego della Commissione territoriale al solo fine di ottenere la protezione umanitaria, deve essere trattato secondo il rito camerale collegiale disciplinato dall'art. 35 bis d.lgs. n. 25 del 2008, il quale si applica a tutte le controversie aventi ad oggetto tali impugnazioni, senza che abbia alcun rilievo la limitazione della domanda operata dalla parte, essendo il rito ordinario (o, in presenza dei presupposti, quello sommario) monocratico operante solo per le azioni promosse per conseguire il permesso di soggiorno per motivi umanitari che non siano precedute dalla richiesta di asilo alle predette Commissioni.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 3, Legge 13/04/2017 num. 46, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 1 CORTE COST., Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)