Sez. 1 - , Ordinanza n. 241 del 05/01/2022 (Rv. 663481 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Espulsione - Accompagnamento coattivo alla frontiera – Diritto del destinatario ad essere tempestivamente informato – Sussistenza – Fissazione dell’udienza di convalida dopo l’emissione del decreto – Necessità – Assenza dei presupposti – Conseguenze.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di accompagnamento coattivo alla frontiera a seguito di decreto di espulsione, il destinatario del provvedimento ha diritto di essere tempestivamente informato del relativo decreto adottato dal Questore, oltre che dell'udienza di convalida, la quale deve necessariamente essere fissata dopo l'emissione del decreto che ne costituisce l'oggetto ed a seguito della comunicazione di quest'ultimo al giudice di pace, sicchè, in assenza di tali presupposti, l'udienza di convalida è nulla, al pari del decreto di convalida.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 3, Legge 13/04/2017 num. 46, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 1 CORTE COST., Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)