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Sez. 4, Sentenza n. 12520 del 06/03/1980 Ud. (dep. 26/11/1980) Rv. 146852 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE PENALE - DISPARITA DI TRATTAMENTO TRA AUTORI DI REATI COLPOSI - FATTISPECIE IN TEMA DI REATO CONTRO LA PERSONA - ART 2 LETT A) DPR 5 AGOSTO 1978 N 413 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1980-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146852-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE PENALE - DISPARITA DI TRATTAMENTO TRA AUTORI DI REATI COLPOSI - FATTISPECIE IN TEMA DI REATO CONTRO LA PERSONA - ART 2 LETT A) DPR 5 AGOSTO 1978 N 413 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

La questione di legittimita costituzionale dell'art 2 lett a) del DPR 5 agosto 1978 n 413, nella parte in cui esclude dal beneficio dell'amnistia il reato di lesioni colpose limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e relative all'igiene del lavoro e che abbiano determinate le conseguenze di cui al primo comma n 2 o dal secondo comma dell'art 583 cod pen, in riferimento all'art 3 cost e manifestamente infondata. Infatti, il legislatore, in una organizzazione statale, quale l'attuale, fondata sul lavoro ha inteso sottolineare il valore sociale della tutela dell'incolumita del lavoratore, come valore prevalente rispetto ad ogni altra tutela. (le questioni di legittimita della norma, in genere, affrontate dalla Corte suprema sono in sentenza n 1639 anno 1979 mass n 144240 anno 1980 rigetto per l'art 2 lett e) del decreto citato; sentenza 15409 anno 1978 mass n 140523 anno 1978 rigetto per l'art 12 suddetto; cui contra ordinanza 8086 anno 1979 di rimessione degli Atti alla Corte costituzionale).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 583 com. 1 n. 2, Cod. Pen. art. 583 com. 2, DPR 04/08/1978 num. 413 art. 2 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)