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Sez. 4, Sentenza n. 8904 del 09/03/1982 Ud. (dep. 09/10/1982) Rv. 155483 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - DECRETI - D.P.R. 4 AGOSTO 1978 N. 413 ART. 2 (A) - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO FRA AUTORI DI REATI DI LESIONI COLPOSE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE.*
Stato
decisa il 1982-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155483-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - DECRETI - D.P.R. 4 AGOSTO 1978 N. 413 ART. 2 (A) - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO FRA AUTORI DI REATI DI LESIONI COLPOSE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 lett. A d.P.R. 4 agosto 1978 n. 413, nella parte in cui esclude dal beneficio dell'amnistia il reato di lesioni colpose limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relativo all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze di cui al primo comma n. 2 e al secondo comma dell'art. 583 C.P. - infatti il legislatore ha inteso sottolineare il valore sociale della tutela dell'incolumità del lavoratore, come valore prevalente rispetto ad ogni altra tutela. (Conf mass n 146852).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 583 com. 1 n. 2, Cod. Pen. art. 583 com. 2, DPR 04/08/1978 num. 413 art. 2 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)