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Sez. 2, Sentenza n. 8203 del 11/08/1990 (Rv. 468812 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DOMANDA POSSESSORIA COL GIUDIZIO PETITORIO - COMPETENZA - DEROGA ALLA COMPETENZA FUNZIONALE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468812-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DOMANDA POSSESSORIA COL GIUDIZIO PETITORIO - COMPETENZA - DEROGA ALLA COMPETENZA FUNZIONALE - CONDIZIONI.*

La disposizione dell'art. 704 cod. proc. civ. - che, in deroga alla regola generale della Competenza funzionale del pretore in materia possessoria (art. 8 cod. proc. civ.), attribuisce al giudice del giudizio petitorio la Competenza in ordine alle controversie possessorie per fatti verificatisi successivamente alla proposizione del giudizio petitorio - non è applicabile, ai sensi dell'art. 14 disp. Prel. Cod. civ., oltre i casi in essa considerati, i quali sono caratterizzati non solo dai presupposti della connessione oggettiva delle due cause e dell'anteriorità del giudizio possessorio rispetto all'accadimento dei fatti dedotti come lesivi del possesso, ma anche da quello dell'identità soggettiva delle parti, che ricorre quando tutte le parti del giudizio possessorio siano presenti nel giudizio petitorio, essendo irrilevante soltanto che a quest'ultimo partecipino anche altri soggetti. (Conf 3929/88, mass n 459105; (Conf 4705/85, mass n 442145; (Conf 7427/83, mass n 432031; (Conf 6202/82, mass n 423876, sull'ultima parte).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)