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Sez. 2, Sentenza n. 11346 del 21/07/2003 (Rv. 565318 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DOMANDA POSSESSORIA NEL GIUDIZIO PETITORIO - COMPETENZA | Deroga alla competenza funzionale - Condizioni e limiti - Identità dell'oggetto - Necessità - Identità soggettiva - Necessità limitatamente alla presenza nel giudizio petitorio delle parti del possessorio.
Stato
decisa il 2003-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565318-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DOMANDA POSSESSORIA NEL GIUDIZIO PETITORIO - COMPETENZA

In materia possessoria, l'art. 704 cod. proc. civ. , che prevede che le domande relative al possesso per fatti che avvengono nel corso del giudizio petitorio siano proposte dinanzi al giudice di quest'ultimo, non configura una ipotesi di litispendenza e neppure di continenza, né tra le cause è ravvisabile un vincolo di subordinazione o di garanzia o di pregiudizialità, ma piuttosto un vincolo di connessione impropria, che giustifica la vis atractiva del secondo giudizio sul primo; ne consegue che non è necessario che tra giudizio possessorio e petitorio vi sia identità di soggetti, essendo sufficiente, oltre all'identità del bene oggetto dello spoglio, una identità almeno parziale tra i soggetti, nel senso che le parti del giudizio possessorio siano presenti nel petitorio, senza che sia necessaria una perfetta e totale coincidenza neppure delle posizioni processuali assunte nell'altro giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)