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Sez. 2, Sentenza n. 1211 del 07/05/1973 (Rv. 363761 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE A META - OPERAIO - DIRITTO ALLA PENSIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1973-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363761-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE A META - OPERAIO - DIRITTO ALLA PENSIONE - SUSSISTENZA.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n 160 del 6 luglio 1971, che ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art 10, primo comma RDL 14 aprile 1939 n 636, anche l'operaio come l'impiegato ha diritto alla pensione di invalidita quando la sua capacita di guadagno sia ridotta a meno della meta. (Conf 1207/73; 3073/72, mass n 360846; 2810/72, mass n 360509).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)