Sez. 2, Sentenza n. 3073 del 14/10/1972 (Rv. 360846 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 70 DEL RDL N 636 DEL 1939 - CONSEGUENZE - RIDUZIONE DEL CINQUANTA PER CENTO - SUFFICIENZA PER ENTRAMBE LE CATEGORIE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 70 DEL RDL N 636 DEL 1939 - CONSEGUENZE - RIDUZIONE DEL CINQUANTA PER CENTO - SUFFICIENZA PER ENTRAMBE LE CATEGORIE.*
A seguito della decisione 6 luglio 1971, n 160, della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimita costituzionale della norma di cui all'art 10 del DL 14 aprile 1939, n 636, nella parte in cui dispone che per gli operai il diritto alla pensione d'invalidita sussiste quando la capacita di guadagno sia ridotta a meno di un terzo del guadagno normale, deve ritenersi che anche per gli operai, come gia per gli impiegati, e sufficiente la riduzione della capacita di guadagno alla meta perche sussista il diritto alla pensione d'invalidita. (Conf 2246'72, mass n 359556).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)