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Sez. 2, Sentenza n. 11271 del 22/11/1990 (Rv. 469867 - 01)

URBANISTICA - GIURISDIZIONE - CONTROVERSIA TRA PRIVATI - VIOLAZIONE DELLE DISTANZE - DOMANDA DI DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO - COSTRUZIONE SU SUOLO PUBBLICO PREVIA CONCESSIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1990-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469867-01

URBANISTICA - GIURISDIZIONE - CONTROVERSIA TRA PRIVATI - VIOLAZIONE DELLE DISTANZE - DOMANDA DI DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO - COSTRUZIONE SU SUOLO PUBBLICO PREVIA CONCESSIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

Nella controversia fra privati, promossa dal proprietario di un immobile per conseguire una condanna alla totale o parziale demolizione di fabbricato da altri edificato in violazione delle distanze fissate dal codice civile, ha la circostanza che detto fabbricato sia stato realizzato su suolo pubblico e previo provvedimento concessorio della pubblica amministrazione, ma per il soddisfacimento di interessi propri del concessionario, non vale ad escludere la giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di tutela di posizioni di diritto soggettivo nell'ambito di un rapporto privatistico, né può comportare di per sè il divieto per il giudice medesimo di emettere la richiesta pronuncia di condanna (art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E), dato che l'indicato provvedimento di concessione di suolo pubblico, ove non risulti un'espressa volontà dell'amministrazione di consentire al concessionario la violazione delle predette distanze legali, deve intendersi adottato con salvezza dei diritti dei terzi. (Conf 1175/86, mass n 444663).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 08/12/1933 num. 1740 art. 8, (Cod. Strada Abrog. art. 8)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)